E-learning norme e requisiti per la formazione di base del personale
Ai sensi della vigente normativa prevenzionistica di base (il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.), il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore o equiparato riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, avuto anche riguardo delle conoscenze linguistiche per i lavoratori stranieri, che assicuri la conoscenza, oltreché dei concetti generali della normativa, dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La formazione, di natura obbligatoria, deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro e in occasione del trasferimento o del cambiamento di mansioni del lavoratore e in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di nuove sostanze e miscele pericolose.
Anche i dirigenti e i preposti devono ricevere, obbligatoriamente, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, in modo da garantire la conoscenza dei principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, della definizione e individuazione dei fattori di rischio e delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, prevede un percorso obbligatorio per i lavoratori di 4 ore di formazione generale per tutti e di 4 o 8 o 12 ore di formazione specifica, a seconda della categoria di rischio di appartenenza dell’azienda (rischio basso, medio, alto).
Interpello n° 4 del 21 marzo 2016
Rispondendo ora ad una istanza di interpello della Assobiomedica, la Commissione per gli Interpelli, prevista dall’art. 12 del Decreto 81, ha emanato l’interpello n. 4 del 2016 del 21 marzo 2016, chiarisce che la formazione mediante l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentita per tutti solo per la parte generale di formazione dei lavoratori e non per la formazione specifica per i rischi per ogni singola azienda
|
Formazione generale (4 ore) in modalità e-learning
L’Interpello n. 12/2014 dell’11 luglio 2014 ha già chiarito che se la formazione avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria e deve essere svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l’effettività dell'apprendimento al termine del percorso educativo (anche il datore di lavoro che dal 18 marzo 2016, dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri (fra i 6) di qualificazione previsti dal Decreto 6 marzo 2013. Si riportano i requisiti più comunemente diffusi tra i datori di lavoro che non si occupano professionalmente di formazione
- Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad un percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori),
- Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) e almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;
- Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) e almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;
b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori)